Art. 21
Registrazione e comunicazione delle catture
In vigore dal 20 giu 2019
Registrazione e comunicazione delle catture
1. Il comandante di ciascun peschereccio autorizzato a catturare pesce spada del Mediterraneo tiene un giornale di pesca conformemente ai requisiti stabiliti all'allegato II e trasmette le informazioni di tale giornale allo Stato membro di bandiera.
2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni trimestrali su tutte le catture di pesce spada del Mediterraneo effettuate dalle navi autorizzate battenti la loro bandiera, a meno che tali informazioni non siano tramesse su base mensile. Tali relazioni trimestrali sono inviate utilizzando il formato relazione sui dati aggregati sulle catture ed entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo trimestrale (vale a dire il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo). La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo.
3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, le seguenti informazioni relative ai pescherecci dell'Unione autorizzati a svolgere attività di pesca con palangari pelagici o con l'arpione che praticano la pesca alla cattura del pesce spada nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente:
a)
informazioni relative alle attività di pesca per specie bersaglio e per zona, sulla base di un campionamento o dell'intera flotta, con indicazione dei seguenti elementi:
i)
periodo o periodi di pesca e numero totale annuo dei giorni di pesca della nave;
ii)
zone geografiche, per rettangoli statistici ICCAT, delle attività di pesca svolte dalla nave;
iii)
tipo di nave;
iv)
numero di ami utilizzati dalla nave;
v)
numero di unità di palangari utilizzate dalla nave;
vi)
lunghezza totale di tutte le unità di palangari utilizzate dalla nave;
b)
dati relativi alle catture, secondo la minore scala spazio-temporale possibile, con indicazione dei seguenti elementi:
i)
distribuzione delle catture per taglia e, se possibile, per età;
ii)
catture e composizione delle catture per nave;
iii)
sforzo di pesca (giorni di pesca in media per nave, numero medio di ami per nave, unità di palangari medie per nave, lunghezza complessiva media dei palangari per nave).
La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse nel formato indicato nelle linee guida dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1154:oj#art-21