Art. 18

Sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 20 giu 2019
Sistema di controllo dei pescherecci 1.   A fini di controllo, la trasmissione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) dai pescherecci autorizzati a catturare pesce spada del Mediterraneo non è interrotta durante la loro permanenza in porto. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore; b) in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la loro bandiera ricevuti in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca; c) i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni; d) i messaggi VMS inoltrati alla Commissione siano conformi all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi VMS messi a disposizione delle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.
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