Art. 24

Notifica preventiva

In vigore dal 20 giu 2019
Notifica preventiva 1.   L' del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri compresi nell'elenco delle navi di cui all' del presente regolamento. La notifica preventiva di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo. 2.   Almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri compresi nell'elenco di cui all' notificano le informazioni di seguito indicate alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, nonché allo Stato membro di bandiera se diverso dallo Stato membro di approdo: a) orario stimato di arrivo; b) quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; e c) le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. 3.   Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di pesce spada del Mediterraneo detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo. 4.   Le autorità degli Stati membri di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.
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