Art. 22 · Dati relativi all'utilizzo del contingente

Art. 22

Dati relativi all'utilizzo del contingente

In vigore dal 20 giu 2019
Dati relativi all'utilizzo del contingente 1.   Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro informa la Commissione, senza ritardo, quando l'utilizzo del contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato a un tipo di attrezzo di pesca risulta avere raggiunto l'80 %. 2.   Quando le catture cumulate di pesce spada del Mediterraneo hanno raggiunto l'80 % del contingente nazionale, gli Stati membri di bandiera inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.
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