Art. 30
Misure di controllo
In vigore dal 20 giu 2019
Misure di controllo
1. Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturate pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa.
2. Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all', paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue:
a)
nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese);
b)
precedente nome della nave, ove applicabile;
c)
lunghezza fuoritutto della nave;
d)
nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave.
3. I dati sulle catture, compresi la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) e il peso vivo, di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'.
4. Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, e in un porto designato conformemente all' o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione.
5. Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'.
6. Ogni Stato membro membri autorizza l'uso di marchi soltanto se i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti assegnatigli.
7. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di marcatura almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
Storico versioni
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