Art. 30

Misure di controllo

In vigore dal 20 giu 2019
Misure di controllo 1.   Solo le navi operanti con lenza a canna sono autorizzate a catturate pesce spada del Mediterraneo nell'ambito della pesca ricreativa. 2.   Le informazioni sulle navi autorizzate a praticare la pesca ricreativa trasmesse al segretariato dell'ICCAT conformemente all', paragrafo 1, lettera a), comprendono quanto segue: a) nome della nave (in mancanza del nome, il numero di immatricolazione senza le iniziali del paese); b) precedente nome della nave, ove applicabile; c) lunghezza fuoritutto della nave; d) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori della nave. 3.   I dati sulle catture, compresi la lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) e il peso vivo, di ciascun esemplare di pesce spada del Mediterraneo catturato, detenuto a bordo e sbarcato nel quadro della pesca ricreativa sono registrati e comunicati a norma dell'. 4.   Il pesce spada del Mediterraneo può essere sbarcato soltanto intero o eviscerato e senza branchie, e in un porto designato conformemente all' o con un marchio apposto su ciascun esemplare. Ciascun marchio presenta un numero specifico unico per ciascuno Stato membro ed è a prova di manomissione. 5.   Gli Stati membri stabiliscono un programma di marcatura ai fini del presente regolamento e includono le specifiche di tale programma nei piani di pesca annuali di cui all'. 6.   Ogni Stato membro membri autorizza l'uso di marchi soltanto se i quantitativi cumulati di catture non superano i contingenti assegnatigli. 7.   Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di marcatura almeno due mesi e 15 giorni prima della riunione annuale dell'ICCAT. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute dagli Stati membri e le trasmette al segretariato dell'ICCAT almeno due mesi prima della riunione annuale dell'ICCAT.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di controllo (Art. 30 Regolamento (UE) 2019/1154) — Testo vigente | Portale Normativo