Art. 28
Ispezioni in caso di infrazioni
In vigore dal 20 giu 2019
Ispezioni in caso di infrazioni
Se una nave battente la bandiera di uno Stato membro ha commesso un'infrazione delle disposizioni del presente regolamento, tale Stato membro garantisce che sia effettuata un'ispezione fisica della nave sotto la sua autorità nei suoi porti o, quando la nave non si trova in uno dei suoi porti, da una persona da esso designata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1154:oj#art-28