Art. 29

Misure di gestione

In vigore dal 20 giu 2019
Misure di gestione 1.   Ciascuno Stato membro che autorizzi la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo prevede un contingente per la pesca ricreativa nei limiti del proprio contingente nazionale e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca annuale conformemente all'. Tale previsione assicura che siano detratti tutti gli esemplari morti dal contingente di pesce spada del Mediterraneo. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo garantiscono, per le navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca ricreativa del pesce spada del Mediterraneo, che le informazioni relative alle navi autorizzate di cui all', paragrafo 2, includano tali navi. Le navi non incluse in tali informazioni non sono autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo. 3.   Sono vietate la vendita e qualsiasi altra forma di commercializzazione del pesce spada del Mediterraneo catturato nell'ambito della pesca ricreativa. 4.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di pesce spada del Mediterraneo al giorno per nave. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, e facilitare il rilascio in mare di esemplari di pesce spada del Mediterraneo catturati vivi nell'ambito della pesca ricreativa e possono adottare misure più restrittive che migliorino la protezione del pesce spada del Mediterraneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1154:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo