Art. 31
Relazione annuale
In vigore dal 20 giu 2019
Relazione annuale
1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione per l'anno civile precedente sull'attuazione del presente regolamento, e ogni altra informazione supplementare secondo il caso.
2. La relazione annuale comprende informazioni sui provvedimenti adottati per limitare le catture accessorie e ridurre i rigetti di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché su eventuali attività di ricerca in tale settore.
3. La Commissione raccoglie le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 2 e le trasmette al segretariato dell'ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione con riguardo ai requisiti dettagliati per il formato della relazione annuale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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