Art. 18

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 giu 2019
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione, in particolare: a) definisce gli orientamenti strategici e vigila sulle attività dell’Agenzia; b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Autorità ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Autorità a norma del capo IV; c) valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità, compresa una panoramica dell’esecuzione dei compiti che le spettano, e la trasmette entro il 1o luglio di ciascun anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e la rende pubblica; d) adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità a norma dell’; e) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; f) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, agli esperti indipendenti, ai membri del gruppo di portatori di interessi e dei gruppi di lavoro e di esperti dell’Autorità, istituiti a norma dell’, paragrafo 2, nonché agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale non assunto dall’Autorità di cui all’, e pubblica annualmente sul proprio sito web le dichiarazioni degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione; g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 3, in base a un’analisi delle esigenze; h) adotta il proprio regolamento interno; i) adotta il regolamento applicabile alla mediazione a norma dell’; j) istituisce gruppi di lavoro e di esperti a norma dell’, paragrafo 2, e ne adotta il regolamento interno; k) esercita, in conformità del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Autorità, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»); l) adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110 del suddetto statuto dei funzionari; m) istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna; n) nomina il direttore esecutivo e, ove opportuno, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’; o) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; p) stabilisce la procedura di selezione dei membri e dei supplenti del gruppo di portatori di interessi istituito a norma dell’ e nomina tali membri titolari e supplenti; q) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e dalle indagini dell’OLAF; r) adotta tutte le decisioni sull’istituzione di comitati o di altri organi interni dell’Autorità e, se necessario, sulla loro modifica, in considerazione delle esigenze dell’attività dell’Autorità e secondo una sana gestione finanziaria; s) approva il progetto di documento unico di programmazione dell’Autorità di cui all’ prima che sia trasmesso alla Commissione per parere; t) adotta, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell’Autorità a norma dell’. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. 3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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