Art. 17
Composizione del consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 giu 2019
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto di:
a)
un membro per ciascuno Stato membro;
b)
due membri in rappresentanza della Commissione;
c)
un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo;
d)
quattro membri che rappresentano le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione europea, in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.
Solo i membri di cui al primo comma, lettere a) e b), hanno diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.
3. I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e i loro supplenti sono nominati dallo Stato membro.
I membri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono nominati dalla Commissione.
Il Parlamento europeo nomina l’esperto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).
Le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali a livello di Unione nominano i loro rappresentanti e il Parlamento europeo nomina il suo esperto indipendente previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse.
I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle conoscenze in loro possesso nei settori di cui all’, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.
Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti al fine di assicurare la continuità dei suoi lavori. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.
4. Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interesse. L’Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.
5. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile.
6. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.
7. Un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA, un rappresentante del Cedefop e un rappresentante della Fondazione europea per la formazione possono essere invitati a partecipare con lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, al fine di migliorare l’efficienza delle agenzie e le sinergie tra di esse.
Storico versioni
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