Art. 16

Struttura amministrativa e di gestione

In vigore dal 20 giu 2019
Struttura amministrativa e di gestione 1.   La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità si compone degli organi seguenti: a) un consiglio di amministrazione; b) un direttore esecutivo; c) un gruppo di portatori di interessi. 2.   Per l’esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, l’Autorità può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri o della Commissione o, a seguito di una procedura di selezione, con esperti esterni, o una combinazione degli esperti stessi. L’Autorità istituisce la piattaforma di cui all’ quale gruppo di lavoro permanente, e il consiglio di mediazione di cui all’. Il regolamento interno dei suddetti gruppi di lavoro e di esperti è stabilito dall’Autorità previa consultazione della Commissione.
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