Art. 12
Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato
In vigore dal 20 giu 2019
Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato
1. La piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»), istituita in conformità dell’, paragrafo 2, sostiene le attività dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato:
a)
rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;
b)
migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;
c)
sensibilizzando l’opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un’azione appropriata, nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro non dichiarato;
d)
svolgendo le attività elencate nell’allegato.
2. La piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri:
a)
procedendo allo scambio delle migliori prassi e delle informazioni;
b)
sviluppando le competenze e l’analisi, evitando nel contempo duplicazioni;
c)
incoraggiando e agevolando approcci innovativi ai fini di una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valutando le esperienze;
d)
contribuendo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.
3. La piattaforma si compone di:
a)
un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro;
b)
un rappresentante della Commissione;
c)
un massimo di quattro rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.
4. Tra i portatori di interessi che possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, i cui contributi sono tenuti in debita considerazione, figurano:
a)
un massimo di 14 rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro;
b)
un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA e un rappresentante dell’OIL;
c)
un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.
Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione.
La piattaforma è presieduta da un rappresentante dell’Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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