Art. 12

Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

In vigore dal 20 giu 2019
Piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato 1.   La piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»), istituita in conformità dell’, paragrafo 2, sostiene le attività dell’Autorità nella lotta al lavoro non dichiarato: a) rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio; b) migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti; c) sensibilizzando l’opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un’azione appropriata, nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare i loro sforzi in materia di lotta al lavoro non dichiarato; d) svolgendo le attività elencate nell’allegato. 2.   La piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri: a) procedendo allo scambio delle migliori prassi e delle informazioni; b) sviluppando le competenze e l’analisi, evitando nel contempo duplicazioni; c) incoraggiando e agevolando approcci innovativi ai fini di una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valutando le esperienze; d) contribuendo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato. 3.   La piattaforma si compone di: a) un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro; b) un rappresentante della Commissione; c) un massimo di quattro rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello di Unione, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro. 4.   Tra i portatori di interessi che possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori, i cui contributi sono tenuti in debita considerazione, figurano: a) un massimo di 14 rappresentanti delle organizzazioni delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali organizzazioni in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro; b) un rappresentante di Eurofound, un rappresentante dell’EU-OSHA e un rappresentante dell’OIL; c) un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo. Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione. La piattaforma è presieduta da un rappresentante dell’Autorità.
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