Art. 13

Mediazione tra Stati membri

In vigore dal 20 giu 2019
Mediazione tra Stati membri 1.   L’Autorità può facilitare una soluzione in caso di controversia tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatte salve le competenze della Corte di giustizia. Lo scopo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri che sono parti della controversia e adottare un parere non vincolante. 2.   Qualora non sia possibile risolvere una controversia ricorrendo ai contatti diretti e al dialogo tra gli Stati membri che sono parti della controversia, l’Autorità avvia un procedimento di mediazione su richiesta di uno o più degli Stati membri interessati. L’Autorità può inoltre suggerire di avviare il procedimento di mediazione di propria iniziativa. La mediazione può avvenire soltanto previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia. 3.   La prima fase della mediazione si svolge tra gli Stati membri che sono parti della controversia e un mediatore, che adottano un parere non vincolante di comune accordo. A questa prima fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità. 4.   Se la prima fase della mediazione non consente di trovare alcuna soluzione, l’Autorità avvia una seconda fase di mediazione dinanzi al proprio consiglio di mediazione, previo accordo di tutti gli Stati membri che sono parti della controversia. 5.   Il consiglio di mediazione, che si compone di esperti provenienti da Stati membri diversi da quelli coinvolti nella controversia, si adopera per riconciliare i punti di vista degli Stati membri che sono parti della controversia e raggiunge un accordo su un parere non vincolante. Alla seconda fase della mediazione possono partecipare, in veste consultiva, esperti della Commissione e dell’Autorità. 6.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento applicabile alla mediazione, incluse le modalità di lavoro e la nomina dei mediatori, le scadenze applicabili, la partecipazione di esperti degli Stati membri, della Commissione e dell’Autorità, e la possibilità per il consiglio di mediazione di sedere in gruppi di lavoro composti da più membri. 7.   La partecipazione degli Stati membri che sono parti della controversia a entrambe le fasi della mediazione è volontaria. Qualora tale Stato membro decida di non partecipare alla mediazione, esso informa per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri che sono parti della controversia in merito ai motivi della sua decisione entro il periodo di cui al paragrafo 6. 8.   Nel sottoporre un caso alla mediazione, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato. L’Autorità non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia. 9.   Nei casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell’Unione, l’Autorità non può intervenire in qualità di mediatore. Il procedimento di mediazione è sospeso laddove nel corso della mediazione siano avviati procedimenti giudiziari. 10.   La mediazione lascia impregiudicata la competenza della commissione amministrativa, ivi incluse tutte le decisioni da essa adottate. La mediazione tiene conto di tutte le decisioni pertinenti della commissione amministrativa. 11.   Se una controversia riguarda, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale, l’Autorità informa la commissione amministrativa. Al fine di garantire una buona cooperazione, coordinare le attività di comune accordo ed evitare duplicazioni nei casi di mediazione concernenti la questione sia della sicurezza sociale che del diritto del lavoro, la commissione amministrativa e l’Autorità stabiliscono un accordo di cooperazione. L’Autorità sottopone alla commissione amministrativa, su richiesta di quest’ultima e in accordo con gli Stati membri parti della controversia, le questioni relative alla sicurezza sociale, conformemente all’articolo 74 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non concernono la sicurezza sociale. Su richiesta di qualsiasi Stato membro che è parte della controversia, l’Autorità sottopone le questioni relative al coordinamento della sicurezza sociale alla commissione amministrativa. Tale deferimento può avvenire in qualsiasi fase della mediazione. La mediazione può proseguire per quanto riguarda le questioni che non riguardano la sicurezza sociale. 12.   Entro tre mesi dall’adozione del parere non vincolante, gli Stati membri che sono parte della controversia comunicano all’Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito al parere o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non farlo. 13.   L’Autorità riferisce alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito ai risultati dei casi mediazione di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti.
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