Art. 15

Interoperabilità e scambio di informazioni

In vigore dal 20 giu 2019
Interoperabilità e scambio di informazioni L’Autorità coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’Autorità. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità e sull’architettura di riferimento dell’interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240.
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