Art. 14

Cooperazione con agenzie e organismi specializzati

In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione con agenzie e organismi specializzati L’Autorità, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell’Unione e organismi specializzati, quali la commissione amministrativa. A tal fine, l’Autorità può concludere accordi di cooperazione con agenzie pertinenti dell’Unione, quali il Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol ed Eurojust.
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