Art. 14
Cooperazione con agenzie e organismi specializzati
In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione con agenzie e organismi specializzati
L’Autorità, in tutte le sue attività, si prefigge di garantire la cooperazione, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e complementarità con altre agenzie decentrate dell’Unione e organismi specializzati, quali la commissione amministrativa. A tal fine, l’Autorità può concludere accordi di cooperazione con agenzie pertinenti dell’Unione, quali il Cedefop, Eurofound, l’EU-OSHA, l’ETF, Europol ed Eurojust.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1149:oj#art-14