Art. 11
Sostegno allo sviluppo delle capacità
In vigore dal 20 giu 2019
Sostegno allo sviluppo delle capacità
L’Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione in tutti i settori di cui all’. L’Autorità svolge in particolare le seguenti attività:
a)
in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione;
b)
promuove e sostiene l’assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;
c)
promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;
d)
sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online;
e)
promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese («PMI»), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.
Storico versioni
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