Art. 11 · Sostegno allo sviluppo delle capacità

Art. 11

Sostegno allo sviluppo delle capacità

In vigore dal 20 giu 2019
Sostegno allo sviluppo delle capacità L’Autorità sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione in tutti i settori di cui all’. L’Autorità svolge in particolare le seguenti attività: a) in cooperazione con le autorità nazionali e, se del caso, con le parti sociali elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri e delle parti sociali, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione; b) promuove e sostiene l’assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali; c) promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone prassi, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti; d) sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per gli ispettorati del lavoro, ed elabora materiale di formazione specifico, ivi incluso attraverso modalità di apprendimento online; e) promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese («PMI»), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione.
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