Art. 9
Modalità per le ispezioni concertate e congiunte
In vigore dal 20 giu 2019
Modalità per le ispezioni concertate e congiunte
1. I termini e le condizioni di svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta, incluse la portata e le finalità dell’ispezione e, se del caso, le modalità di partecipazione del personale dell’Autorità, sono stabiliti in un accordo per lo svolgimento di un’ispezione concertata o di un’ispezione congiunta concluso tra gli Stati membri partecipanti e l’Autorità. L’accordo può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni concertate o congiunte, una volta concordate e pianificate. L’Autorità stabilisce un modello di accordo in conformità del diritto dell’Unione, nonché del diritto o delle prassi nazionali.
2. Le ispezioni concertate e congiunte sono effettuate conformemente al diritto o alle prassi nazionali degli Stati membri in cui hanno luogo le ispezioni. L’eventuale seguito dato a tali ispezioni è effettuato conformemente al diritto o alle prassi degli Stati membri interessati.
3. Le ispezioni concertate e congiunte hanno luogo, da un punto di vista operativo, in modo efficace. A tal fine, nell’accordo di ispezione gli Stati membri conferiscono un ruolo e uno status adeguati ai funzionari di un altro Stato membro che partecipano a tali ispezioni, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione.
4. L’Autorità fornisce sostegno concettuale, logistico e tecnico, nonché, ove opportuno, consulenza giuridica, se richiesto dagli Stati membri interessati, compresi servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.
5. Il personale dell’Autorità può assistere all’ispezione in qualità di osservatore, fornire sostegno logistico e partecipare a un’ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l’ispezione, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.
6. Le autorità di uno Stato membro che effettuano un’ispezione concertata o congiunta riferiscono all’Autorità in merito ai risultati dell’ispezione riguardanti talo Stato membro e allo svolgimento operativo globale dell’ispezione concertata o congiunta al più tardi sei mesi dopo la fine dell’ispezione.
7. Le informazioni raccolte nel corso delle ispezioni concertate o congiunte possono essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari negli Stati membri interessati, conformemente al diritto o alle prassi dello Stato membro.
8. Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte coordinate dall’Autorità, come pure le informazioni fornite dagli Stati membri e dall’Autorità conformemente all’, paragrafi 2 e 3, sono incluse in relazioni che sono trasmesse al consiglio di amministrazione semestralmente. Tali relazioni sono inviate anche al gruppo dei portatori di interessi, previa debita omissione delle informazioni sensibili. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell’Autorità è inclusa nella relazione annuale di attività dell’Autorità.
9. Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell’applicazione del diritto dell’Unione, l’Autorità può segnalare tali presunte irregolarità, se del caso, allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Storico versioni
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