Art. 7
Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri
In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri
1. L’Autorità facilita la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, quali definiti dal diritto dell’Unione entro l’ambito di applicazione del presente regolamento.
A tal fine l’Autorità provvede in particolare a:
a)
su richiesta di uno o più Stati membri, sostenere le autorità nazionali nell’individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;
b)
su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;
c)
promuovere, condividere e contribuire a diffondere le migliori prassi tra gli Stati membri;
d)
su richiesta di uno o più Stati membri, agevolare e sostenere, se del caso, i procedimenti transfrontalieri di esecuzione relativi a sanzioni e ammende rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, conformemente all’;
e)
riferire alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito alle richieste ancora aperte tra gli Stati membri e valutare se è necessario sottoporre tali richieste alla mediazione a norma dell’, paragrafo 2.
2. Su richiesta di uno o più Stati membri e nell’espletamento dei suoi compiti, l’Autorità fornisce informazioni per aiutare lo Stato membro interessato nell’effettiva applicazione degli atti dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità.
3. L’Autorità promuove l’impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema IMI.
4. L’Autorità incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e promuove la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico e banche dati tra gli Stati membri per facilitare l’accesso ai dati in tempo reale e l’individuazione delle frodi, e può suggerire possibili miglioramenti nell’utilizzo di tali meccanismi e banche dati. L’Autorità fornisce relazioni alla Commissione con l’obiettivo di un ulteriore sviluppo dei meccanismi di scambio elettronico e delle banche dati.
Storico versioni
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