Art. 6

Coordinamento di EURES

In vigore dal 20 giu 2019
Coordinamento di EURES Al fine di aiutare gli Stati membri a fornire servizi agli individui e ai datori di lavoro attraverso EURES, quali l’incontro transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV, e di agevolare di conseguenza la mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione, l’Autorità gestisce l’ufficio europeo di coordinamento di EURES, istituito a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/589. L’ufficio europeo di coordinamento esercita, sotto la gestione dell’Autorità, le proprie responsabilità a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L’Autorità, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all’, paragrafo 4, lettera n), del presente regolamento assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l’obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell’ del presente regolamento.
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