Art. 36

Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell’Autorità e quelli relativi alla liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati. 3.   L’Autorità può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito delle sue competenze. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti dell’Autorità di cui all’. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
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