Art. 37

Lotta contro la frode

In vigore dal 20 giu 2019
Lotta contro la frode 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Autorità aderisce, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini svolte dall’OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all’insieme dei dipendenti dell’Autorità, utilizzando i modelli riportati nell’allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, sulla base di documenti e mediante verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Autorità. 3.   L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall’Autorità, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE,Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (31). 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Autorità contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini, conformemente alle loro competenze.
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