Art. 39
Responsabilità
In vigore dal 20 giu 2019
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Autorità.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Autorità risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime ad applicabile agli altri agenti.
Storico versioni
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