Art. 39

Responsabilità

In vigore dal 20 giu 2019
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa. 2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’Autorità. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Autorità risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime ad applicabile agli altri agenti.
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