Art. 40

Valutazione e riesame

In vigore dal 20 giu 2019
Valutazione e riesame 1.   Entro il 1o agosto 2024 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell’Autorità in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest’ultima. La valutazione esamina in particolare l’esperienza acquisita nel procedimento di mediazione a norma dell’. Esamina inoltre l’eventuale necessità di modificare il mandato e l’ambito di competenza dell’Autorità, inclusa l’estensione di quest’ultimo onde coprire esigenze settoriali specifiche, e le conseguenti implicazioni finanziarie, tenendo conto anche del lavoro svolto dalle agenzie dell’Unione in tali settori. La valutazione esamina altresì ulteriori sinergie e una maggiore integrazione con le agenzie attive nel settore dell’occupazione e della politica sociale. Sulla base della valutazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte legislative per ridefinire l’ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Autorità non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento. 3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
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