Art. 42
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 20 giu 2019
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può collaborare con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali.
A tal fine l’Autorità può, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri.
2. L’Autorità è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in tal senso.
Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa svolte, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti.
3. La Commissione provvede affinché l’Autorità operi nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell’Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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