Art. 43
Accordo di sede e condizioni operative
In vigore dal 20 giu 2019
Accordo di sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Autorità nello Stato membro ospitante e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l’Autorità e lo Stato membro in cui si trova la sede, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il 1o agosto 2021.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento corretto ed efficiente dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e ad orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
Storico versioni
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