Art. 45

Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato: 1) all’ è inserita la lettera seguente: «n bis) “Autorità europea del lavoro”, l’organismo istituito dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e di cui all’articolo 74 bis; (*1)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;" 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 74 bis Autorità europea del lavoro 1.   Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa, l’Autorità europea del lavoro sostiene l’applicazione del presente regolamento in conformità dei compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) 2019/1149. La commissione amministrativa collabora con l’Autorità europea del lavoro allo scopo di coordinare le attività di mutuo accordo ed evitare duplicazioni. A tal fine, conclude un accordo di cooperazione con l’Autorità europea del lavoro. 2.   La commissione amministrativa può chiedere all’Autorità europea del lavoro di deferire una questione relativa alla sicurezza sociale oggetto di mediazione a norma dell’, paragrafo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/1149.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1149:oj#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo