Art. 44
Inizio delle attività dell’Autorità
In vigore dal 20 giu 2019
Inizio delle attività dell’Autorità
1. L’Autorità diventa operativa con capacità di dare esecuzione al proprio bilancio entro il 1o agosto 2021.
2. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Autorità finché questa non divenga operativa. A tal fine:
a)
fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell’, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;
b)
in deroga all’, paragrafo 1, lettera k), e fino all’adozione di una decisione a norma dell’, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell’autorità che ha il potere di nomina;
c)
la Commissione può offrire assistenza all’Autorità, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
d)
il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.
Storico versioni
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