Art. 31

Direttore esecutivo

In vigore dal 20 giu 2019
Direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Autorità a norma dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non deve ritardare indebitamente la nomina del direttore esecutivo. 3.   Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Autorità è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione. 4.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell’Autorità. 5.   Il consiglio di amministrazione può, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 4, prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. 6.   A un direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato ai sensi del paragrafo 5, non è permesso partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 7.   Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 4. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto.
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