Art. 32

Funzionari nazionali di collegamento

In vigore dal 20 giu 2019
Funzionari nazionali di collegamento 1.   Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento quale esperto nazionale distaccato presso l’Autorità affinché presti servizio nella sede di quest’ultima, a norma dell’. 2.   I funzionari nazionali di collegamento contribuiscono all’esecuzione dei compiti dell’Autorità, anche facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all’, nonché il sostegno alle ispezioni e il relativo coordinamento di cui all’. Essi fungono altresì da punti di contatto nazionali per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate. 3.   I funzionari nazionali di collegamento hanno la facoltà di richiedere e ricevere dai rispettivi Stati membri tutte le informazioni pertinenti, come previsto dal presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto o della prassi nazionale dei rispettivi Stati membri, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e le norme di riservatezza.
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