Art. 8
Coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate e congiunte
In vigore dal 20 giu 2019
Coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate e congiunte
1. Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina e sostiene le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. L’Autorità può anche, di propria iniziativa, suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.
Le ispezioni concertate e congiunte sono subordinate all’accordo degli Stati membri interessati.
Le organizzazioni delle parti sociali a livello nazionale possono sottoporre casi all’attenzione dell’Autorità.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
ispezioni concertate: le ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità;
b)
ispezioni congiunte: le ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità.
3. In conformità del principio di leale cooperazione, gli Stati membri si adoperano per partecipare a ispezioni concertate o congiunte.
Le ispezioni concertate o congiunte sono subordinate all’accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti e tale accordo è notificato tramite i funzionari nazionali di collegamento designati a norma dell’.
Nel caso in cui uno o più Stati membri decidano di non partecipare all’ispezione concertata o congiunta, le autorità nazionali degli altri Stati membri effettuano tale ispezione soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che decidano di non partecipare mantengono riservate le informazioni in merito a tale ispezione.
4. L’Autorità stabilisce e adotta le modalità per garantire un seguito adeguato nel caso in cui uno Stato membro decida di non partecipare a un’ispezione concertata o congiunta.
In tali casi, lo Stato membro interessato informa senza ritardo e per iscritto, anche per via elettronica, l’Autorità e gli altri Stati membri interessati in merito ai motivi della sua decisione ed eventualmente in merito alle misure che intende adottare per risolvere la questione, nonché in merito ai risultati di tali misure una volta noti. L’Autorità può suggerire che lo Stato membro che non ha partecipato all’ispezione concertata o congiunta effettui una propria ispezione su base volontaria.
5. Gli Stati membri e l’Autorità mantengono riservate nei confronti di terzi le informazioni in merito alle ispezioni previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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