Art. 10
Analisi e valutazione del rischio della mobilità dei lavoratori
In vigore dal 20 giu 2019
Analisi e valutazione del rischio della mobilità dei lavoratori
1. L’Autorità, in cooperazione con gli Stati membri e, se del caso, le parti sociali, valuta i rischi e svolge analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale sul territorio dell’Unione. La valutazione del rischio e l’attività di analisi dovrebbero trattare questioni quali gli squilibri del mercato del lavoro, le sfide che interessano il settore e i problemi ricorrenti, e l’Autorità può altresì condurre analisi e studi mirati e approfonditi per indagare su questioni specifiche. Nello svolgimento della valutazione del rischio e dell’attività di analisi, l’Autorità si avvale, nella misura del possibile, di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e si avvale delle competenze delle agenzie o degli altri servizi dell’Unione e delle autorità, delle agenzie o dei servizi nazionali, assicurandone la complementarità, anche nei settori della frode, dello sfruttamento, della discriminazione, della previsione dei fabbisogni formativi e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. L’Autorità organizza valutazioni inter pares tra gli Stati membri che hanno accettato di parteciparvi, al fine di:
a)
esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all’attuazione, all’applicazione pratica e all’attuazione concreta del diritto dell’Unione nell’ambito delle competenze dell’Autorità;
b)
rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;
c)
migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse prassi, nonché valutare l’efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.
3. Ogniqualvolta è ultimata una valutazione del rischio o qualsiasi altro tipo di attività di analisi, l’Autorità comunica le sue conclusioni alla Commissione, nonché direttamente agli Stati membri interessati, indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.
L’Autorità include inoltre una sintesi delle sue conclusioni nelle sue relazioni annuali al Parlamento europeo e alla Commissione.
4. L’Autorità, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell’Unione che rientrano nelle competenze dell’Autorità. In tale contesto l’Autorità si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l’. L’Autorità collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.
Storico versioni
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