Art. 30

Disposizione generale

In vigore dal 20 giu 2019
Disposizione generale Al personale dell’Autorità si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
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