Art. 28

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 20 giu 2019
Rendicontazione e discarico 1.   Il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio successivo (anno N + 1). 2.   Il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo, entro il 1o marzo dell’anno N + 1. 3.   L’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’anno N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell’anno N + 1. 4.   Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità per l’anno N, il contabile di quest’ultima redige i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Autorità per l’anno N. 6.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il contabile dell’Autorità trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N + 1. 8.   Entro il 30 settembre dell’anno N + 1, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest’ultima nella sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’anno N. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo dell’Agenzia, prima del 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio per l’esercizio N.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1149:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo