Art. 26
Struttura del bilancio
In vigore dal 20 giu 2019
Struttura del bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno civile.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità comprendono:
a)
un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione;
b)
eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
c)
eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Autorità, a norma dell’;
d)
un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell’Autorità di cui all’ e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;
e)
i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità.
4. Le spese dell’Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1149:oj#art-26