Art. 26

Struttura del bilancio

In vigore dal 20 giu 2019
Struttura del bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Autorità formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno civile. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Autorità sono in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Autorità comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione; b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri; c) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’Autorità, a norma dell’; d) un possibile finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell’Autorità di cui all’ e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione; e) i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall’Autorità. 4.   Le spese dell’Autorità comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
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