Art. 25
Formazione del bilancio
In vigore dal 20 giu 2019
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo, comprendente la tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. La bozza di previsione provvisoria si basa sugli obiettivi e i risultati previsti del documento di programmazione annuale di cui all’, paragrafo 3, e tiene conto delle risorse finanziarie necessarie per conseguire tali obiettivi e risultati attesi, conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.
3. Sulla base del progetto di stato di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate dell’Autorità per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all’autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell’Unione. La bozza di previsione è altresì messa a disposizione dell’Autorità.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione le stime che considera necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all’autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.
6. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Autorità a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
7. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Autorità.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Autorità. Questo diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell’Autorità si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.
Storico versioni
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