Art. 23

Gruppo dei portatori di interessi

In vigore dal 20 giu 2019
Gruppo dei portatori di interessi 1.   Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi. Il gruppo dei portatori di interessi è istituito presso l’Autorità e ha funzioni consultive. 2.   Il gruppo di portatori di interessi è preventivamente informato e può presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta di quest’ultima o di sua iniziativa, relativamente a: a) questioni riguardanti l’applicazione e l’attuazione del diritto dell’Unione negli ambiti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le analisi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e le valutazioni del rischio, di cui all’; b) il progetto di relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità di cui all’; c) il progetto di documento unico di programmazione di cui all’. 3.   Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione. 4.   Il gruppo dei portatori di interessi si compone di due rappresentanti della Commissione e di dieci rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, incluse le parti sociali settoriali dell’Unione riconosciute che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità del lavoro. 5.   I membri e i rispettivi supplenti del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. I membri supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione alle stesse condizioni dei membri titolari, e sostituiscono automaticamente i titolari in caso di assenza. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un’adeguata rappresentanza delle PMI. 6.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest’ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione del consiglio di amministrazione. 7.   Il gruppo dei portatori di interessi può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti o rappresentanti di organizzazioni internazionali pertinenti. 8.   L’Autorità pubblica i pareri, le consulenze e le raccomandazioni del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.
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