Art. 21

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 giu 2019
Modalità di votazione del consiglio di amministrazione 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 1, lettere b) e t), l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto. 2.   Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. 3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce modalità di votazione più dettagliate, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro e quelle in cui le votazioni avvengono per procedura scritta.
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