Art. 20
Riunioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 giu 2019
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il presidente organizza le deliberazioni a seconda dei punti all’ordine del giorno. I membri di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), non partecipano alle deliberazioni su questioni relative a informazioni sensibili riguardanti singoli casi, come specificato nel regolamento del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore esecutivo dell’Autorità partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
4. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il consiglio di amministrazione convoca le riunioni con il gruppo dei portatori di interessi almeno una volta all’anno.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona o organizzazione, compresi i membri del gruppo dei portatori di interessi, il cui parere possa essere rilevante.
7. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
8. L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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