Art. 22
Responsabilità del direttore esecutivo
In vigore dal 20 giu 2019
Responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Autorità e si adopera per garantire un equilibrio di genere in seno ad essa. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo in merito all’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire in merito all’esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità.
4. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Autorità dal presente regolamento, in particolare:
a)
provvedere all’amministrazione corrente dell’Autorità;
b)
attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c)
preparare il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;
d)
attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
e)
redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
f)
elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l’anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
g)
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese quelle di carattere pecuniario;
h)
elaborare la strategia antifrode dell’Autorità e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;
i)
predisporre il progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità e presentarlo al consiglio di amministrazione;
j)
predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese nel quadro del documento unico di programmazione dell’Autorità e dare esecuzione al bilancio;
k)
adottare decisioni in materia di gestione delle risorse umane, in conformità della decisione di cui all’, paragrafo 2;
l)
adottare decisioni relative alle strutture interne dell’Autorità, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell’Autorità, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell’Autorità e alla sana gestione del bilancio;
m)
cooperare, se necessario, con agenzie dell’Unione e concludere accordi di cooperazione con esse;
n)
attuare le misure stabilite dal consiglio di amministrazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1725 da parte dell’Autorità;
o)
informare il consiglio di amministrazione circa i contributi presentati dal gruppo dei portatori di interessi.
5. Il direttore esecutivo decide in merito alla necessità di assegnare uno o più membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri, nonché circa la necessità di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione dell’Autorità con le istituzioni e gli organi pertinenti dell’Unione. Prima di decidere di istituire un ufficio locale o un ufficio di collegamento, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui sarà stabilito. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate dall’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e la duplicazione di funzioni amministrative dell’Autorità. Può essere richiesto un accordo di sede con lo Stato membro in cui sarà stabilito l’ufficio locale o l’ufficio di collegamento.
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