Art. 19

Presidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 giu 2019
Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto e persegue l’equilibrio di genere. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di due terzi durante la prima votazione, se ne organizza una seconda nella quale il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni. 2.   La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1149:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo