Art. 23 · Gruppo dei portatori di interessi

Art. 23

Gruppo dei portatori di interessi

In vigore dal 20 giu 2019
Gruppo dei portatori di interessi 1.   Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi. Il gruppo dei portatori di interessi è istituito presso l’Autorità e ha funzioni consultive. 2.   Il gruppo di portatori di interessi è preventivamente informato e può presentare i propri pareri all’Autorità, su richiesta di quest’ultima o di sua iniziativa, relativamente a: a) questioni riguardanti l’applicazione e l’attuazione del diritto dell’Unione negli ambiti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le analisi sulla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e le valutazioni del rischio, di cui all’; b) il progetto di relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Autorità di cui all’; c) il progetto di documento unico di programmazione di cui all’. 3.   Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione. 4.   Il gruppo dei portatori di interessi si compone di due rappresentanti della Commissione e di dieci rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, incluse le parti sociali settoriali dell’Unione riconosciute che rappresentano settori particolarmente interessati dalle questioni relative alla mobilità del lavoro. 5.   I membri e i rispettivi supplenti del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. I membri supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione alle stesse condizioni dei membri titolari, e sostituiscono automaticamente i titolari in caso di assenza. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un’adeguata rappresentanza delle PMI. 6.   L’Autorità provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest’ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione del consiglio di amministrazione. 7.   Il gruppo dei portatori di interessi può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti o rappresentanti di organizzazioni internazionali pertinenti. 8.   L’Autorità pubblica i pareri, le consulenze e le raccomandazioni del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.
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