Art. 27
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 20 giu 2019
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Autorità.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
Storico versioni
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