Art. 27

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 20 giu 2019
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore esecutivo cura l’esecuzione del bilancio dell’Autorità. 2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1149:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo