Art. 33
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 20 giu 2019
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. Oltre che dei funzionari nazionali di collegamento, l’Autorità può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di altri esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisca le norme relative al distacco di esperti nazionali, compresi i funzionari nazionali di collegamento.
Storico versioni
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