Art. 47

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2016/589 Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all’organizzazione della rete EURES tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri;»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alla cooperazione tra la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;»; c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) alla promozione della rete EURES al livello dell’Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall’Autorità europea del lavoro e dagli Stati membri.»; 2) all’ è aggiunto il punto seguente: «8)   “Autorità europea del lavoro”: l’organismo istituito a norma del regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). (*3)  Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).»;" 3) l’, paragrafo 2, è sostituito dalla seguente: «2.   È assicurata alle persone con disabilità l’accessibilità delle informazioni rese disponibili sul portale EURES e dei servizi di sostegno disponibili a livello nazionale. La Commissione, l’Autorità europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.»; 4) l’, paragrafo 1, è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) un ufficio europeo di coordinamento, istituito in seno all’Autorità europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;»; b) è aggiunta la lettera seguente: «e) la Commissione.»; 5) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:»; ii) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell’Unione;»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’ufficio europeo di coordinamento è gestito dall’Autorità europea del lavoro. L’ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell’Unione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ufficio europeo di coordinamento, previa consultazione del gruppo di coordinamento di cui all’ e della Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.»; 6) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di cooperare con la Commissione, l’Autorità europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;»; 7) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato della Commissione, dell’ufficio europeo di coordinamento e degli UCN.»; 8) all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri esaminano con la Commissione e l’ufficio europeo di coordinamento ogni possibilità intesa a dare priorità ai cittadini dell’Unione nelle offerte di lavoro, allo scopo di realizzare l’equilibrio tra le offerte e le domande di lavoro nell’Unione. Gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari a tal fine.»; 9) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione e con l’ufficio europeo di coordinamento per quanto riguarda l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea elaborata dalla Commissione. La Commissione tiene informati gli Stati membri in merito allo sviluppo della classificazione europea.»; 10) l’ è sostituito dal seguente: « Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell’Unione sulla base delle relazioni presentate dall’Autorità europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili.».
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