Art. 3
Status giuridico
In vigore dal 20 giu 2019
Status giuridico
1. L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l’Autorità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
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