Art. 40

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

In vigore dal 17 apr 2019
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726 Il regolamento (UE) 2018/1726 è cosi modificato: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'Agenzia è responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 bis Compiti relativi a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS Con riguardo a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS, l'Agenzia svolge: a) i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS. (*1)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).»;" 3) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN e di altri sistemi IT su larga scala di cui all', paragrafo 5.»; 4) all', il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera ee) è sostituita dalla seguente: «ee) adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;»; b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: «ff) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell', paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, e di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;»; c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente: «hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli svolti conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240 e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, e assicura adeguato seguito a tali controlli e audit;»; d) è inserita la lettera seguente: «ll bis) trasmette alla Commissione statistiche su ECRIS-TCN e sull'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all', paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/816;»; e) la lettera mm) è sostituita dalla seguente: «mm) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (uffici N.SIS II) e degli uffici SIRENE in conformità, rispettivamente, dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell', paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, nonché dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e dell'elenco delle autorità centrali di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;»; 5) all', paragrafo 4 è inserito il seguente comma dopo il terzo comma: «Europol, Eurojust ed EPPO possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti ECRIS-TCN in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2019/816.»; 6) all', paragrafo 3, la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) stabilire, fatto salvo l' dello statuto, le clausole di riservatezza per conformarsi all' del regolamento (CE) n. 1987/2006, all' della decisione 2007/533/GAI, all', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e all', paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816;»; 7) all', paragrafo 1, è inserito il seguente punto: «d bis) gruppo consultivo di ECRIS-TCN;».
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