Art. 29

Vigilanza da parte del garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 17 apr 2019
Vigilanza da parte del garante europeo della protezione dei dati 1.   Il garante europeo della protezione dei dati verifica che le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA concernenti ECRIS-TCN siano effettuate in conformità del presente regolamento. 2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché, almeno ogni tre anni, sia svolto un audit delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità di controllo. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione. 3.   eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e i registri di cui all' e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.
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