Art. 28
Vigilanza da parte delle autorità nazionali di controllo
In vigore dal 17 apr 2019
Vigilanza da parte delle autorità nazionali di controllo
1. Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di controllo designate in conformità delle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati verifichino la liceità del trattamento dei dati personali di cui agli effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al e da ECRIS-TCN.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché, almeno ogni tre anni dalla data dell'entrata in funzione di ECRIS-TCN, sia svolto un audit dei trattamenti di dati nelle banche dati nazionali di casellari giudiziali e di impronte digitali relativamente allo scambio di dati tra tali sistemi e ECRIS-TCN, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità nazionali di controllo dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento.
4. Ciascuno Stato membro comunica qualsiasi informazione richiesta dalle autorità nazionali di controllo e, in particolare, fornisce loro informazioni sulle attività svolte conformemente agli . Ciascuno Stato membro consente alle proprie autorità nazionali di controllo di consultare le registrazioni conformemente all', paragrafo 7, e l'accesso ai propri registri conformemente all', paragrafo 6, e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali utilizzati per ECRIS-TCN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:816:oj#art-28