Art. 5
Inserimento dei dati in ECRIS-TCN
In vigore dal 17 apr 2019
Inserimento dei dati in ECRIS-TCN
1. Per ciascun cittadino di paese terzo condannato l'autorità centrale dello Stato membro di condanna crea una registrazione di dati nel sistema centrale. Tale registrazione di dati comprende:
a)
per quanto riguarda i dati alfanumerici:
i)
informazioni da includere a meno che, in singoli casi, tali informazioni non siano note all'autorità centrale (informazioni obbligatorie):
—
cognome;
—
nome o nomi;
—
data di nascita;
—
luogo di nascita (città e paese);
—
la o le cittadinanze;
—
sesso;
—
nomi precedenti, se del caso;
—
codice dello Stato membro di condanna;
ii)
informazioni da includere se sono state inserite nel casellario giudiziale (informazioni facoltative):
—
nome dei genitori;
iii)
informazioni da includere se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):
—
numero di identità, o tipo e numero del documento di identificazione dell'interessato, nonché denominazione dell'autorità di rilascio;
—
eventuali pseudonimi o alias;
b)
per quanto riguarda i dati relativi alle impronte digitali:
i)
dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali;
ii)
come minimo, dati relativi alle impronte digitali rilevati in base a uno dei seguenti criteri:
—
se il cittadino di paese terzo è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi;
o
—
se il cittadino di paese terzo è stato condannato per un reato punibile, a norma del diritto dello Stato membro, con una pena detentiva della durata massima non inferiore a 12 mesi.
2. I dati relativi alle impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo devono soddisfare le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e il trattamento dei dati relativi alle impronte digitali previste negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera b). Il numero di riferimento dei dati relativi alle impronte digitali della persona condannata include il codice dello Stato membro di condanna.
3. La registrazione di dati può contenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato, qualora il diritto dello Stato membro di condanna consenta di raccogliere e conservare le immagini del volto delle persone condannate.
4. Lo Stato membro di condanna crea la registrazione di dati automaticamente, ove possibile, e senza ingiustificato ritardo dopo l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.
5. Gli Stati membri di condanna creano inoltre la registrazione di dati per le condanne pronunciate prima della data di entrata in funzione dei dati ai sensi dell', paragrafo 1, nella misura in cui i dati relativi alle persone condannate sono conservati nelle loro banche dati nazionali. In tali casi i dati relativi alle impronte digitali devono essere inclusi soltanto se sono state rilevate nel corso di procedimenti penali conformemente al diritto nazionale e se è possibile stabilire una chiara corrispondenza con altre informazioni sull'identità contenute nei casellari giudiziali.
6. Al fine di rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e al paragrafo 5, gli Stati membri possono utilizzare i dati relativi alle impronte digitali rilevate a fini diversi da un procedimento penale, qualora tale uso sia autorizzato dal diritto nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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